NEWS // 28.08.2020

NUOVA SOGLIA DI ESENZIONE PER BENI E SERVIZI

L'art. 112 del D.L. 104/2020 prevede che, limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi erogati dall'azienda ai dipendenti che non concorre alla formazione del reddito in base all'articolo 51, comma 3, del Tuir è elevato dagli attuali euro 258,23 a euro 516,46.

Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 51 del Tuir rappresenta la disposizione normativa in virtù della quale i datori di lavoro possono riconoscere ai dipendenti, anche ad personam, beni e servizi di qualsiasi genere, senza doverne assoggettare il valore a imposte e contributi: è su questa previsione normativa che si fondano le erogazioni, anche di natura liberale, di buoni spesa, buoni carburante ed altri buoni acquisto.