NEWS // 04.09.2017

OPERATIVA L'AGEVOLAZIONE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 2017-2018

La legge 232/2016 ha introdotto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018.
L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni del contratto a termine), compresi i rapporti di apprendistato, anche nelle ipotesi di regime di part-time; non rientrano fra le tipologie incentivate l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulati a tempo indeterminato, e nemmeno le assunzioni riguardanti gli operai agricoli e quelle relative al lavoro domestico.
L'esonero spetta per l'assunzione, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di:
  • Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30% di uno dei seguenti parametri alternativi:
    - le ore di alternanza scuola-lavoro previste negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio ( ai fini del beneficio in esame, gli studenti devono aver svolto presso il datore 120 ore se iscritti agli istituti tecnici e 60 ore se iscritti ai licei);
    -il monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale per i quali, viene richiesto un orario complessivo obbligatorio di almeno 990 ore annue;
    -il monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ITS di cui al capo II del DPMC 25 gennaio 2008 che, in generale, hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;
    -il monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
  • Studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca. Con riferimento all'apprendistato di alta formazione e ricerca, l'assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro sei mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.

    L'esonero riguarda i complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250,00 euro su base annua (270,83 euro con riferimento al periodo di paga mensile). L'esonero non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente (ad es.: incentivo "Occupazione giovani"; incentivo "Occupazione Sud"; ecc.), ma è cumulabile con altri incentivi di natura economica (ad es.: incentivo assunzione disabili; incentivo assunzione percettori di NASpI; ecc.).
    La durata dell'esonero è stabilita in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell'arco di tempo che va dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

    Per avere diritto all'esonero in questione il datore di lavoro deve compilare, on line sul sito INPS, il modulo "308-2016" disponibile, a partire dall'11 luglio 2017, all'interno della piattaforma DiResCo -Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente. L'Inps, a seguito della ricezione dell'istanza, calcola l'incentivo che spetterebbe, verifica la disponibilità di risorse e, in caso di sussistenza dei presupposti, entro 48 ore comunica che è stato prenotato l'incentivo (in caso di rigetto per assenza di fondi, l'istanza mantiene la priorità acquisita dalla data di prenotazione per 30 giorni, in modo tale che se si liberano risorse viene automaticamente accolta - diversamente perde definitivamente efficacia).
    In caso di accoglimento dell'istanza, il datore deve, entro 10 giorni di calendario dalla prenotazione, a pena di decadenza, comunicare l'avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione.
    In seguito alla comunicazione, l'Inps attribuisce l'esito definitivo, positivo o negativo, all'istanza. Dopo l'accantonamento definitivo delle risorse l'incentivo deve essere fruito mediante conguaglio operato sulle denunce contributive.