Alla fine dell'anno, e comunque entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituto d'imposta deve effettuare le operazioni di conguaglio con riferimento ai compensi e alle retribuzioni, in denaro o in natura, corrisposti nel corso dell'anno. La nota informativa di sintesi allegata riepiloga alcune particolarità che è necessario considerare per poter operare correttamente.