NEWS // 18.01.2018

CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE

E' stato regolamentato l'erogazione di un credito d'imposta per ristorare le spese sostenute per le attività di formazione. In particolare, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese (certificate dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nei registri dei revisori legali) relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione (escluse quelle di carattere ordinario e periodico necessarie per conformarsi alla normativa vigente, ad esempio in materia di salute e sicurezza sul lavoro) svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A (a cui si rimanda).
Detto credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000,00 per ciascun beneficiario. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, devono essere adottate, entro il 31 marzo 2018 le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.