LAVORO A TERMINE: I CONTRATTI COLLETTIVI PER SALVARLO
Per far fronte alle conseguenze del provvedimento del 14 luglio 2018 che ha portato le aziende a rivedere i piani di gestione del lavoro flessibile, si stanno valutando due strade: i contratti collettivi nazionali e aziendali e i contratti di prossimità per derogare alla stretta sul lavoro a termine.
Si è quindi optato, nell'ottica di smorzare alcuni aspetti, di usare i rinvii che la legge opera in favore della contrattazione di primo e secondo livello e si sono iniziati a diffondere i "contratti di prossimità".
Per il settore del cinema e dell'audiovisivo, l'accordo prevede , determinando che le aziende potranno superare il tetto quantitativo massimo del 20% introdotto dal Dlgs 81/2015 e rimasto invariato dopo il Dl 87/2018. In aggiunta, i datori di lavoro potranno superare il tetto di 24 mesi applicabile ai rapporti di lavoro a termine e di superare il numero massimo di proroghe.
Anche il rinnovo del Ccnl per i lavoratori somministrati ha ripreso l'argomento della durata massima: il periodo di durata massima del rapporto a tempo determinato che può intercorrere tra un'agenzia per il lavoro e un somministrato è stato allungato fino a 48 mesi. E' stato inoltre stabilito il calcolo delle anzianità lavorative maturate prima del 1 gennaio 2019: quest'ultime dovranno essere calcolate entro un massimo di 12 mesi, anche in quei casi in cui il rapporto tra le parti abbia avuto una durata effettiva maggiore.
Alcuni accordi sono stati dedicati anche al lavoro stagionale: con tali accordi si è provveduto innanzitutto a precisare quali attività lavorative possano rientrare nella nozione. Rientra in questo caso l'intesa sul trasporto aereo firmata l'11 novembre 2018.
In parallelo abbiamo gli accordi di prossimità, ovvero quelle intese che con determinate condizioni, permettono di derogare alle norme di legge anche senza un rinvio espresso del legislatore al potere integrativo del contratto collettivo.
Infine, punto focale degli accordi è la causale: gli accordi, infatti, allungano di fatto il cosiddetto periodo di acausalità o individuano causali ulteriori oltre a quelle legali. Perché queste intese siano valide andranno rispettate le condizioni imposte da parametri normativi molto severi e queste intese dovranno essere siglate al secondo livello contrattuale, quindi su base territoriale o aziendale.