NEWS // 10.09.2019

CONTRIBUTO ADDIZIONALE DELLO 0,50% PER I RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE

L'INPS, con la circolare 06/09/2019 n.121, ha fornito le istruzioni operative e alcuni chiarimenti in merito all'aumento dello 0,5% del contributo addizionale NASPI previsto dall'art.3, c. 2 del DL 87/2018 (L. 96/2018 - Decreto dignità) in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine, anche in somministrazione.
Si precisa che la fattispecie del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando l'iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.
Tuttavia, considerato che il decreto dignità ha esteso la nuova disciplina dei rapporti a termine anche alla somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato, l'aumento del contributo addizionale NASPI opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore ovvero nell'ipotesi inversa. Inoltre, qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine si configuri un rinnovo e non una proroga anche se l'ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità. In tale ipotesi trattandosi di rinnovo l'incremento del contributo addizionale è dovuto. Diversamente, nell'ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. Trattandosi di proroga l'incremento del contributo addizionale non è dovuto.
L'aumento del contributo addizionale è dovuto dai datori di lavoro interessati con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far tempo dal 14 luglio 2018.

L'INPS elenca anche i rapporti a termine che rimangono esclusi dal citato incremento contributivo. Si tratta in particolare:
  • dei rapporti a tempo determinato degli operai agricoli,
  • dei contratti di lavoro domestico,
  • dei contratti a termine stipulati dalla P.A.,
  • dei contratti a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica e tecnologica, di trasferimento di know how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione stipulati dalle università, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione, enti privati di ricerca;
  • contratti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali.

    Con riferimento alle misura dell'aumento del contributo addizionale, l'INPS ribadisce che l'incremento dello 0,50 è dovuto in misura incrementale in occasione di ogni rinnovo: per il contratto originario si dovrà versare un contributo Naspi pare all'1,4%, mentre ogni volta che il contratto viene rinnovato si dovrà versare in aggiunta il contributo addizionale dello 0,5%. Ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, o di somministrazione a tempo determinato, l'incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.

    In merito alla restituzione del contributo addizionale in caso di trasformazione del contratto a termine oppure di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del contratto a termine, l'INPS precisa che trova applicazione anche nei confronti dell'incremento dello 0,5%. In caso di più rinnovi però la restituzione riguarderà soltanto il contributo addizionale e il relativo incremento versati in occasione dell'ultimo rinnovo contrattuale prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.