Alla fine dell'anno, e comunque entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituto d'imposta deve effettuare le operazioni di conguaglio con riferimento ai compensi e alle retribuzioni, in denaro o in natura, corrisposti nel corso dell'anno. Con la nota informativa allegata si riepilogano alcune particolarità che è necessario considerare per poter operare correttamente il conguaglio 2020.
Tra le principali novità, si ricorda che dal 1 luglio scorso sono entrate in vigore le disposizioni di riduzione del cuneo fiscale previste dal D.L. n.3/2020:
una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, per i percettori di redditi di lavoro dipendente fino a 28 mila euro l'anno;
al momento per il solo periodo luglio - dicembre 2020, una ulteriore detrazione per i percettori di redditi di lavoro dipendente sopra i 28 mila euro e fino a 40 mila l'anno.