NEWS // 23.03.2021

SMART WORKING, CONGEDI E BONUS BABY SITTER: LE NOVITA' DEL DECRETO LEGGE N.30/2021

Il decreto legge n.30/2021 del 13.3.2021, in considerazioni delle ulteriori misure restrittive previste per contrastare la diffusione del covid-19 prevede che:
  • Il genitore di figlio convivente minore di anni 16, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente;
  • Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio;
  • Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, c. 1, della L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura;
  • Per i periodi di astensione di cui sopra, è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa a carico Inps: gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori dal 1 gennaio al 13 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui ai punti precedenti con diritto alle relativa indennità;
  • In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa;
  • I lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per far fronte al Covid-19, ma anche i medici, gli infermieri, i tecnici di laboratorio e radiologia e gli operatori sanitari (dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato) con figli conviventi minori di anni 14 possono presentare istanza per ricevere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus verrà erogato mediante le modalità previste per il libretto famiglia e potrà essere usato anche per i centri estivi ed i servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus potrà essere riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, ma sarà necessario un passaggio da parte delle rispettive casse previdenziali e la comunicazione del numero dei beneficiari.