NEWS // 06.05.2021

QUALI IMPOSTE PER IL TELELAVORO ALL'ESTERO?

Con la risposta all'interpello n. 296 del 27 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla rilevanza fiscale dei redditi di lavoro dipendente erogati ad un soggetto che presta la sua attività lavorativa in regime di telelavoro all'estero.

Il caso specifico tratta di un dipendente di un'azienda italiana, iscritto all'Aire e residente, anche fiscalmente, nel Regno Unito, che svolge stabilmente la sua attività in telelavoro dalla sua abitazione nel Regno Unito.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i redditi percepiti sono tassati esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario: l'art.23, comma 2 del Tuir e l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito prevedono, infatti, che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente (Regno Unito) riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato (Regno Unito), a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente (Italia).
Con riferimento all'individuazione del luogo di svolgimento dell'attività, il commentario all'articolo 15, paragrafo 1, del modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni prevede che si debba tener conto del luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato, anche se i risultati della prestazione lavorativa sono utilizzati nell'altro Stato.

Pertanto, nel caso concreto, anche se i risultati della prestazione lavorativa sono utilizzati in Italia, la tassazione del reddito deve avvenire solo nel Regno Unito, Paese in cui il telelavoratore è fisicamente presente e fiscalmente residente quando svolge la propria attività.
Il datore di lavoro dovrà quindi applicare il regime convenzionale che prevede la non applicazione delle ritenute fiscali in Italia, previa presentazione da parte del dipendente della documentazione attestante i requisiti per l'esenzione fiscale, ovvero la residenza fiscale nel Regno Unito.

Benché riferita specificatamente ad un caso di telelavoro, che differisce, per alcuni aspetti, dalla definizione di lavoro agile, primo tra tutti il fatto che nel telelavoro il luogo di lavoro è fissato presso l'abitazione del dipendente, mentre nello smart working il lavoratore è libero di stabilire dove svolgere la prestazione, si ritiene che tale orientamento sia applicabile anche a tutte le situazioni di lavoro agile svolto stabilmente all'estero per conto di aziende italiane da parte di dipendenti la cui residenza fiscale sia situata all'estero.