NEWS // 20.09.2021

OBBLIGO DI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Nella seduta n. 36 del 16 settembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge che prevede l'estensione del green pass alla generalità del pubblico impiego e del settore privato a decorrere dal 15 ottobre 2021.

Nel settore privato, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, chiunque svolge un'attività lavorativa dovrà possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19. L'obbligo riguarda tutti i lavoratori privati, inclusi i lavoratori domestici, i liberi professionisti, i collaboratori e i fornitori esterni che accedono nelle aziende e studi professionali. Naturalmente le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

La verifica del rispetto delle prescrizioni è onere dei datori di lavoro, che entro il 15 ottobre 2021 devono definire le modalità per l'organizzazione dei controlli, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. I controlli devono essere effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro eventualmente a campione.

I lavoratori sprovvisti di green pass non possono accedere al luogo di lavoro e sono sospesi dal lavoro, fino alla presentazione della certificazione, senza percezione della retribuzione, ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto; in loro sostituzione, i datori di lavoro, qualora ne avessero necessità potranno assumere a tempo determinato.
Esclusivamente le aziende con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, possono sospendere il lavoratore privo del green pass per tutta la durata del contratto della persona assunta in sua sostituzione, comunque per un periodo massimo di dieci giorni.

In merito alle modalità di controllo, è opportuno sottolineare che il Garante per la privacy, con documento del 3 settembre 2021, ha ricordato che la disciplina sul green pass prevede che, nei soli luoghi nei quali è necessario per legge, debba essere semplicemente esibito e letto dagli incaricati esclusivamente attraverso l'apposita app Verifica Covid-19, che consente al verificatore di accertare solo il possesso della certificazione, senza alcun riferimento né alla condizione (vaccino, guarigione o tampone) che ha portato al rilascio della stessa, né alla sua data di scadenza.
Di conseguenza, non è possibile richiedere e/o conservare la copia del documento e la sua data di scadenza poiché costituirebbe una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento alle sanzioni, viene previsto che coloro sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro sono puniti con una sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro, mentre per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano adottato le opportune misure di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro; le sanzioni sono irrogate dal Prefetto.

Il Decreto prevede l'erogazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati secondo quanto previsto nel protocollo d'intesa tra Governo e Farmacie, mentre saranno gratuiti esclusivamente per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Infine, con un ulteriore intervento normativo di prossima approvazione, verranno previste alcune modifiche alla durata della certificazione verde, tra cui l'estensione a 72 ore della validità dei test antigenici molecolari.