NEWS // 13.12.2021

PROTOCOLLO SMART WORKING

E' stato sottoscritto lo scorso 7 dicembre tra le Parti sociali il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in esito ai risultati del Gruppo di studio "Lavoro agile" istituito ad aprile del 2021 presso lo stesso Ministero: il Protocollo ha un intento programmatico e riepiloga le buone prassi che potranno/dovranno essere recepite dalla contrattazione collettiva in materia e dalle parti nella stipula dell'accordo individuale.

Prendendo atto del fatto che lo smart working sta diventando un elemento sempre più strutturale dell'organizzazione del lavoro, il Protocollo intende fornire linee di indirizzo a cui rifarsi affinchè il lavoro agile possa essere attuato nella forma più aderente alla sua ratio e non come mero "lavoro da remoto" o telelavoro come sperimentato durante i mesi dell'emergenza da Covid-19.

Le materie trattate nel Protocollo sono le seguenti, fermo restando che la stipula dell'accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente secondo quanto previsto dalla Legge n. 81/2017 è imprescindibile:
  • Accordo individuale
  • Organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione
  • Luogo di lavoro
  • Strumenti di lavoro
  • Salute e sicurezza sul lavoro
  • Infortuni e malattie professionali
  • Diritti sindacali
  • Parità di trattamento e pari opportunità
  • Lavoratori fragili e disabili
  • Welfare e inclusività
  • Protezione dei dati personali e riservatezza
  • Formazione e informazione
  • Osservatorio bilaterale di monitoraggio
  • Incentivo alla contrattazione collettiva.

    Innanzitutto si prevede che il rifiuto del lavoratore ad aderire o svolgere la propria prestazione in modalità agile non può costituire motivo di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né per l'irrogazione di provvedimenti disciplinari.

    Con riferimento all'organizzazione e all'orario di lavoro, il Protocollo riconosce che lo smart working si caratterizza per l'assenza di un preciso orario di lavoro e per l'autonomia nello svolgimento della prestazione nell'ambito degli obiettivi prefissati, purché nel rispetto delle esigenze di interconnessione tra le varie funzioni aziendali. Per queste ragioni, salvo diverse esplicite previsioni dei contratti collettivi, non sono, di norma, previste prestazioni di lavoro straordinario.
    Onde evitare forme di invasione nella vita privata, viene messa particolarmente in risalto l'esigenza di prevedere specifiche misure per assicurare il rispetto del diritto alla disconnessione e si stabilisce che in corrispondenza dei giorni di assenza ad esempio per malattia, ferie, permessi e altri eventi tutelati, il lavoratore ha diritto di disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell'attività lavorativa.

    Gli strumenti di lavoro sono di norma forniti dal datore di lavoro, salvo diversi accordi tra le parti, purché siano sempre rispettati i criteri e gli standard minimi di sicurezza di rete e per la conservazione e circolazione dei dati, a cui il Protocollo dedica una particolare attenzione.

    Quanto al luogo di lavoro, il dipendente è libero di individuare dove svolgere la prestazione lavorativa, assicurando che si tratti di un luogo che consenta la regolare esecuzione della prestazione dal punto di vista della sicurezza e della riservatezza e delle esigenze di connessione con i sistemi aziendali; la contrattazione collettiva può individuare i luoghi in cui la prestazione non può essere resa perché non conformi a tali requisiti.

    Il Protocollo auspica che la forma del lavoro agile sia valorizzata anche come strumento di welfare che possa promuovere la conciliazione tra lavoro e vita personale e familiare, il supporto alla genitorialità, l'inclusione e la facilitazione di lavoratori in condizioni di fragilità e disabilità.
    Si ribadisce che ai lavoratori in smart working deve essere garantito lo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono la prestazione esclusivamente in azienda, anche con riferimento a opportunità di carriera, esercizio dei diritti sindacali, premi e forme di welfare.

    Considerata la rapida evoluzione dei sistemi e degli strumenti tecnologici, particolare rilevanza viene data alla formazione: oltre all'ordinaria formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, deve essere favorito l'aggiornamento continuo sia per incrementare le competenze digitali per un utilizzo sempre più efficace degli strumenti di lavoro, sia per acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in modalità agile.
    Soprattutto la formazione costituisce un momento di interazione e di scambio in presenza che serve anche a prevenire situazioni di isolamento.