NEWS // 17.01.2022

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER I LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

La Legge n.215/2021, di conversione del D.L. n.146/2021 ha introdotto, a partire dal 21.12.2021 un nuovo obbligo di comunicazione per l'impiego di lavoratori autonomi occasionali. La finalità di questo nuovo adempimento è il monitoraggio e il contrasto di forme elusive tenendo presente che la mancata comunicazione rende computabili i lavoratori autonomi occasionali nel limite del 10% dei lavoratori irregolari che, in caso di ispezione, comporta il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota dell'11 gennaio 2022 ha fornito le prime indicazioni operative.

I soggetti tenuti alla comunicazione sono i committenti che operano in qualità di imprenditori: ne consegue che sono sottoposti all'obbligo tutti gli iscritti al registro delle imprese mentre sono esclusi i liberi professionisti.

La comunicazione riguarda i contratti di lavoro autonomo occasionale che, sulla base di quanto disciplinato dall'art. 2222 cod. civ., si realizza quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare in quanto inquadrabile come contratto di appalto.
Secondo l'INL (nota 20 giugno 2017, n. 5546 ), gli aspetti essenziali della collaborazione autonoma occasionale genuina sono:
  • una prestazione di lavoro prevalentemente personale;
  • l'assenza di vincolo di subordinazione;
  • la sussistenza dell'occasionalità della prestazione;
  • la corresponsione di un corrispettivo.

    Sono esclusi dalla comunicazione in commento i contratti con lavoratori autonomi che svolgono l'attività in modo abituale e che, di conseguenza, sono assoggettate al regime iva.

    Nell'attesa di ulteriori aggiornamenti la comunicazione deve essere effettuata tramite una email ad un specifico indirizzo di posta elettronica messa a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del lavoro (elenco allegato). La comunicazione deve avere i seguenti contenuti minimi:
  • dati del committente e del prestatore
  • luogo della prestazione
  • sintetica descrizione dell'attività
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

    La comunicazione deve essere inviata, ed eventualmente modificata, prima dell'inizio della prestazione: per le collaborazioni iniziate dal 21.12.2021 all'11.1.2022 la comunicazione deve essere inviata entro il 18 gennaio 2022.

    La sanzione, oltre alla già citata possibilità di sospensione dell'attività per superamento del 10% di lavoratori irregolari, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione è una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o inviata tardivamente la comunicazione.