NEWS // 14.03.2022

ASSICURAZIONE INAIL ANCHE PE RI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

L'articolo 66, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 1061 ha disposto che l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo a partire dal 1 gennaio 2022.

Le modalità di attuazione sono state stabilite dal decreto 22 gennaio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, pubblicato il 16 febbraio 2022.
Nella Circolare n.11 del 24 febbraio 2022 l'Inail fornisce le indicazioni. Vengono, innanzitutto, precisate le tipologie di lavoratori tutelati da individuare facendo riferimento alle categorie dei lavoratori indicate attualmente ai gruppi A e B del DM 15 marzo 2005, ovvero coloro che svolgono attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di uno spettacolo (ad esempio artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, attori, mimi, registi teatrali e cinematografici, direttori d'orchestra, ballerini, coreografi) e che coloro che prestano attività al di fuori delle predette ipotesi, ovvero le cosiddette maestranze (macchinisti, elettricisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, ecc.).
Si chiarisce che l'obbligo vige anche per i lavoratori che prestano attività di insegnamento o formazione e attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli, nonché per i lavoratori che effettuano esibizioni musicali dal vivo che rientrano nella soglia di esenzione dagli obblighi di iscrizione e di versamento della contribuzione all'Inps gestione ex Enpals.
Soggetti assicuranti, tenuti al versamento del premio assicurativo, sono i committenti presso cui gli iscritti prestano la loro opera e per l'assicurazione si applicano i premi ordinari e le tariffe dei premi delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività", considerando come retribuzione imponibile l'ammontare dei compensi corrisposto nell'anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera.
Per effetto dell'estensione della copertura assicurativa, i lavoratori autonomi dello spettacolo in caso di infortunio o di malattia professionale hanno diritto alle medesime prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie e integrative previste per tutti gli altri lavoratori assicurati all'Inail.
Vengono offerti anche chiarimenti riguardanti le denunce per infortuni in itinere: quando l'incidente avviene durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, ognuno riferito a un diverso committente, l'obbligo di presentare la denuncia di infortunio è a carico del committente presso cui il lavoratore si stava recando.

Nella Circolare viene precisato che le denunce di iscrizione e variazione con decorrenza 1 gennaio 2022 possono essere effettuate senza applicazione di sanzioni entro il 18 marzo 2022.