NEWS // 29.03.2022

BUONI CARBURANTE

L'articolo 2 del D.L. 21/2022 introduce uno speciale fringe benefit per il solo anno 2022: il valore di buoni carburante ceduti gratuitamente ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente fino ad un valore di 200 euro.

Si tratta di un importo aggiuntivo rispetto all'ordinaria soglia di esenzione di 258 euro annui prevista dal Tuir: per l'anno 2022 l'importo di beni e servizi esenti potrà quindi essere pari a 458 euro, di cui 200 euro costituiti da buoni carburante assegnati ai sensi del Decreto Energia, e 258 euro componibili liberamente.

Nell'assenza di specifiche indicazioni della norma, in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che, per poter beneficiare dell'esenzione fiscale, il benefit debba essere riconosciuto alla generalità dei dipendenti o a loro categorie omogenee, secondo le regole generali in materia di fringe benefit.

Si ricorda che l'aumento del plafond a 516 euro introdotto nel 2020 e 2021 era una misura eccezionale valida solo per quei due specifici anni.