NEWS // 10.10.2022

DOMANDE DI INTERVENTO DEL FIS PER LE CAUSALI STRAORDINARIE

Nella Circolare n. 109 del 5 ottobre 2022 l'Inps esamina i criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fis per le causali straordinarie, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 33/2022, applicabili dal 1 gennaio 2022 a tutti i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente rientranti nel campo di applicazione del Fis, a seguito delle innovazioni introdotte dalla Legge di bilancio per il 2022 (L. 234/2021).
Soggetto competente all'autorizzazione delle domande è l'Inps e non il Ministero del Lavoro, come avviene per le richieste di Cassa integrazione straordinaria.
Per la causale riorganizzazione aziendale si ricorda che, a decorrere dal 2022, rientra anche la realizzazione di processi di transizione, cioè finalizzati a innovazione e modernizzazione digitale e tecnologica, rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica oppure ad attuare interventi straordinari in tema di misure di sicurezza, senza che siano necessariamente presenti inefficienze gestionali significative. A differenza di quanto previsto per le domande di Cigs, non è necessario che il programma di riorganizzazione precisi il complesso degli impianti fissi e delle attrezzature impegnate nel processo produttivo e il valore medio annuo degli investimenti; inoltre, non è prevista una percentuale minima di recupero occupazione, facendo riferimento genericamente alla necessità di un consistente recupero occupazionale.
Con riferimento alla causale crisi aziendale, si fa presente che la produzione dei dati economici finalizzati a dimostrare la difficoltà economica in cui versa l'azienda, è prevista in alternativa agli altri indici di crisi per cui si può ricorrere alla causale. Il programma deve essere finalizzato alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, illustrando, se parziale, il piano di gestione non traumatica degli esuberi.
Per la causale crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto, nella relazione tecnica deve evidenziarsi la natura di evento esogeno al datore di lavoro.
Per il contratto di solidarietà si ricorda la percentuale massima di riduzione media oraria settimanale, non superiore all'80% dell'orario contrattuale dei lavoratori interessati.
L'Istituto precisa che, per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, sono cumulabili gli interventi per causali ordinarie garantite dal Fis e per causali straordinarie a carico della Cigs, purché i lavoratori interessati dai due trattamenti siano diversi e precisamente individuati tramite specifici elenchi nominativi.