NEWS // 16.12.2022

CONGUAGLI FISCALI E CONTRIBUTIVI DI FINE 2022

Con i cedolini paga del mese di dicembre, e comunque entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituto d'imposta deve effettuare le operazioni di conguaglio con riferimento ai compensi e alle retribuzioni, in denaro o in natura, corrisposti nel corso dell'anno.
Nel corso del 2022 sono entrate in vigore diverse novità normative che hanno riflessi sul conguaglio di fine anno. Tra le più rilevanti ricordiamo:
  • Nuovi scaglioni e nuove aliquote IRPEF: dal 1.1.2022 l'aliquota per i redditi fino a 15.000 euro è il 23%, per i redditi da 15.001 a 28.000 euro del 25%, da 28.001 a 50.000 euro del 35% e per i redditi superiori a 50.000,00 del 43%.
  • Nuovo trattamento integrativo introdotto dal D.L. 3/2020 (L. 21/2020): la L. 234/2021 ha ridotto da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale in linea generale il trattamento integrativo non spetta (è fatta salva la sua attribuzione per redditi non superiori a 28.000 euro solo al sussistere di incapienza)
  • Introduzione dell'Assegno Unico Universale che da marzo 2022 ha sostituito gli assegni familiari e le detrazioni per i figli minori di 21 anni e non spetta più la detrazione per le famiglie numerose (4 e più figli)
  • Innalzamento a euro 3.000,00 dell'esenzione per benefit e utenze energetiche: il c.d. Decreto aiuti quater ha previsto, per il solo 2022, che "non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000."

    Nella nota informativa allegata si riepilogano alcune particolarità che è necessario considerare per poter operare correttamente.