REDDITO DEI LAVORATORI FRONTALIERI ITALIA-SVIZZERA
Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 171 del 26 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate si rivolge ad un contribuente che chiedeva se, dopo la cessazione dell'efficacia dell'Accordo Covid tra Italia e Svizzera del 19 giugno 2020, potrà essere considerato un lavoratore frontaliero, anche se continuerà a svolgere parte dell'attività lavorativa presso la propria abitazione situata in Italia.
L'Agenzia specifica che, ai sensi dell'Accordo del 3 ottobre 1974 sull'imposizione dei lavoratori frontalieri, la tassazione esclusiva del reddito da lavoro dipendente in Svizzera si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano in Svizzera nella zona di confine.
Pertanto, alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni dettate, in via eccezionale e provvisoria, unicamente dall'emergenza Covid, l'istante non potrà essere considerato un lavoratore frontaliere con conseguente applicazione delle regole generali previste dal Trattato contro le doppie imposizioni, cioè, essendo residente in Italia, tassazione esclusiva in Italia per i redditi ivi prodotti e tassazione concorrente tra Italia e Svizzera per i redditi prodotti nelle giornate di presenza in Svizzera.