NEWS // 28.06.2016

CONTRATTI DI PROSSIMITA' - I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Il Ministero del Lavoro, con nota del 24 maggio 2016, ha ribadito alcuni chiarimenti in merito al rapporto tra CCNL e contratti di secondo livello.

In primo luogo è stato ribadito la sottoscrizione dei contratti ex art. 8 del D.L. n. 138/2011, conv. dalla legge n. 148/2011, è rimessa esclusivamente alle associazioni (o loro rappresentanze sindacali operanti in azienda) dotate del grado di maggiore rappresentatività in termini comparativi e che gli stessi contratti devono trovare giustificazione nelle finalità espressamente previste dal Legislatore. In difetto, il contratto di prossimità non può operare in deroga alle disposizioni di legge ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro ed è da considerarsi giuridicamente inefficace.

Con riferimento all'ambito di operatività dei contratti di secondo livello la normativa di legge consente di derogare alla disciplina legale e contrattuale collettiva nelle particolari materie elencate, in maniera Tassativa, al comma 2 dell'art. 8 del D.L. n. 138/2011, conv. dalla legge n. 148/2011. Tali intese hanno efficacia non in maniera generalizzata, ma solo nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze aziendali, quindi per unità produttiva. L'intervento della contrattazione di prossimità è ammesso solo a fronte di specifiche finalità che andranno chiaramente indicate nel contratto. In particolare, le intese di prossimità sono abilitate a intervenire con discipline che non mettano in discussione il rispetto della cornice giuridica nella quale vanno a inserirsi.

Si ricorda che le intese di prossimità possono disciplinare le materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
  • agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
  • alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
  • ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
  • alla disciplina dell'orario di lavoro;
  • alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.