Con il mese di settembre entrano in vigore alcune novità riguardanti le sanzioni per le irregolarità nei versamenti ed adempimenti contributivi e fiscali.
Il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, cosiddetto Decreto Pnnr, ha introdotto, con decorrenza 1 settembre 2024, due norme finalizzate ad incentivare la regolarizzazione spontanea degli omessi o tardivi versamenti di contributi previdenziali e dei casi di omissione o infedeltà delle denunce contributive: si potrà quindi beneficiare di una sorta di ravvedimento operoso.
Per la fattispecie dell'omissione contributiva, l'ordinaria sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento (Tur - ora tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema) maggiorato di 5,5 punti, viene ridotta al solo Tur, oggi pari al 4,25%, senza applicazione della maggiorazione, se il contribuente versa spontaneamente i contributi dovuti entro 120 giorni dalla scadenza, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Si conferma il limite del 40% dell'importo dei contributi non corrisposti.
Per l'evasione contributiva, invece, si introduce un ulteriore abbattimento della sanzione al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia tardiva, sempre che la trasmissione avvenga prima di accessi, ispezioni o verifiche.
Resta ferma la sanzione ordinaria pari al 30%, in ragione d'anno, dei contributi o premi non denunciati e versati, nel limite del 60% dell'importo dei contributi non corrisposti e la riduzione al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, in ragione d'anno, quando la denuncia sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti, e comunque entro dodici mesi dal termine previsto per il pagamento dei relativi contributi o premi, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia.
Cambiamenti sono presenti anche all'impianto sanzionatorio delle violazioni fiscali, ad opera del Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, di attuazione della Delega Fiscale, per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024.
Soffermandoci esclusivamente alle sole inadempienze sui versamenti, la sanzione per l'omesso o tardivo pagamento è ridotta dal 30% al 25% e, di conseguenza, la sanzione per il tardivo versamento entro 90 giorni è pari al 12,50%.
Anche il ravvedimento operoso ultrannuale diventa più favorevole, considerato che viene eliminata la riduzione ad un sesto e il ravvedimento avvenuto dopo il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui la violazione è stata commessa, oppure oltre l'anno dalla sua commissione, avverrà sempre con riduzione della sanzione a un settimo.
Pertanto, applicando il ravvedimento operoso, per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024, la sanzione per tardivo versamento è pari a 1,25% se il versamento avviene entro 30 giorni, con ulteriore riduzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo in caso di ravvedimento sprint (cioè entro 14 giorni); pari 1,39% se il versamento è fatto entro 90 giorni; pari al 3,12% se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno cui è commessa la violazione; pari al 3,57% se oltre tale termine.