NEWS // 13.03.2017

INCENTIVO PER IL SUD 2017

L'Inps, con la circolare n. 41 del 1 marzo 2017, illustra la disciplina relativa all'incentivo occupazione SUD e ne fornisce le indicazioni operative per la fruizione.
L'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.
L'incentivo spetta per l'assunzione di persone disoccupate ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n. 150/2015. Come previsto dalla citata norma, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
Per i giovani che, al momento dell'assunzione, abbiano un'età compresa tra i 16 e i 24 anni (fino a 24 anni e 364 giorni), lo stato di disoccupazione rappresenta l'unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell'accesso al beneficio. I lavoratori con almeno 25 anni di età, invece, al momento dell'assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi: è da considerarsi privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l'assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi o chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione (euro 8.000,00 per le collaborazioni e euro 4.800,00 per il reddito di lavoro autonomo).
Fatte salve le ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell'incentivo, nei sei mesi precedenti l'assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro. Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione, va da sé che lo sgravio è escluso anche se il lavoratore abbia avuto, negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o ad esso collegata o comunque facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'incentivo riguarda, per una durata di 12 mesi, i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto. L'incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una Regione "meno sviluppata" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una Regione "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificamente stanziate che, per le Regioni meno sviluppate, ammontano ad euro 500.000.000,00 e, per le Regioni in transizione, ad euro 30.000.000,00. Nel caso di modifica della sede di lavoro fuori da una delle Regioni per le quali è previsto l'incentivo, l'agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

L'esonero può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il primo gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale. Sono incentivabili le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante. Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi, al fine di consentire la massima espansione delle stabilizzazioni dei rapporti, non è richiesto, il possesso del requisito di disoccupazione; per tali ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell'ulteriore requisito dell'assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro.

Per poter accedere all'incentivo è necessario inoltrare all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "B.SUD", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", una domanda preliminare di ammissione all'incentivo.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: dopo una prima concessione, non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio.