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INDENNITA' UNA TANTUM "BONUS NATALE"

INDENNITA' UNA TANTUM "BONUS NATALE"
24/11/2024
Approfondimenti

In attesa dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo delle ordinarie imposte sui redditi sulla tredicesima mensilità, in corso di definizione dalla riforma fiscale, l’articolo 2-bis del Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113, cosiddetto “Decreto Omnibus” ha previsto l’erogazione di un’indennità una tantum di 100 euro per il solo anno 2024, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri. Il Decreto Legge 14 novembre 2024, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2024, ha introdotto modifiche volte ad ampliare la platea dei lavoratori beneficiari.

Requisiti di spettanza

Per ottenere tale indennità, devono essere soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) il reddito complessivo del lavoratore non supera i 28.000 euro; b) il lavoratore deve avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico; c) l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13 del Tuir. Prima delle modifiche appena introdotte, si richiedeva anche la presenza del coniuge fiscalmente a carico oppure la condizione di nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale (cioè i casi in cui l’altro genitore è deceduto oppure non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio oppure il figlio è stato adottato/affidato/affiliato ad un solo genitore); ora, invece, è sufficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Si ricorda che la percezione dell’Assegno unico universale in sostituzione delle detrazioni per carichi di famiglia per i figli fino a 21 anni di età non fa venir meno la condizione di familiare fiscalmente a carico. Si introduce, inoltre, l’incumulabilità dell’indennità all’interno dello stesso nucleo familiare: il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, ovvero il convivente, sia beneficiario della stessa indennità. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che con il termine “conviventi”, ci si riferisce ai conviventi di fatto ai sensi della Legge 76/2016 (cd. Legge Cirinnà) il cui status sia regolarmente dichiarato all’anagrafe e risulti dallo stato di famiglia. Nella determinazione del reddito complessivo è escluso il reddito dell’abitazione principale e di eventuali pertinenze, mentre rientrano nel computo della soglia di 28.000 euro i redditi assoggettati a cedolare secca ed altre imposte sostitutive, nonchè le quote esenti dei redditi rientranti nel regime degli impatriati e dei docenti e ricercatori. Poichè uno dei requisiti è l’essere titolare di un reddito di lavoro dipendente, non possono beneficiarne i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come, ad esempio, gli amministratori e i collaboratori coordinati e continuativi.

Modalità di fruizione

Il bonus è esente da imposizione e deve essere riproporzionato in relazione al periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024: i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione e, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta. Nessun riproporzionamento nell’importo deve essere operato per i dipendenti part time. In presenza di più rapporti contemporanei di lavoro a tempo parziale, l’indennità è erogata da uno solo dei datori di lavoro a scelta del dipendente. Il datore di lavoro erogherà il bonus in qualità di sostituto d’imposta, assieme alla tredicesima mensilità, previa comunicazione da parte del dipendente del possesso dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicando anche il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli. Al riguardo, si precisa che, se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo. Il datore di lavoro recupererà il credito maturato compensandola nel modello F24 e, in sede di conguaglio fiscale di fine anno, dovrà verificare la spettanza dell’indennità una tantum e, se questa si dovesse rivelare non spettante, provvederà al recupero del relativo importo. L’indennità è comunque rideterminata in sede di dichiarazione annuale dei redditi da parte del contribuente e, eventualmente, riconosciuta o restituita se, rispettivamente, non erogata dal sostituto d’imposta o erogata in misura superiore al dovuto.

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