È stato sottoscritto il 13 novembre 2024 tra Confindustria e Federmanager l’accordo di rinnovo del Ccnl per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027; il precedente accordo era scaduto il 31 dicembre 2023.
Il rinnovo è intervenuto su diversi temi, tra cui la definizione della figura di dirigente, gli aspetti retributivi, il welfare bilaterale e le misure a favore della genitorialità.
La definizione di dirigente è stata ampliata ricomprendendo anche coloro che, in possesso di un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, promuovono, coordinano e gestiscono la realizzazione degli obiettivi anche solo di un ramo autonomo dell’azienda. Inoltre, la qualifica di dirigente viene estesa anche a quelle figure apicali di elevata qualificazione e consolidata esperienza tecnico-professionale che non si limitano a realizzare in piena autonomia suddetti obiettivi, ma, in virtù delle loro elevate competenze, concorrono alla individuazione degli stessi.
L’importo del Trattamento Annuo Minimo Complessivo di Garanzia è elevato a 80.000 euro per il 2025 e 85.000 euro per il 2026.
Si prevede l’erogazione entro marzo 2025 di un importo una tantum onnicomprensivo, a copertura dell’anno 2024, pari al 6% del trattamento economico annuo lordo riconosciuto nel 2024 e spettante ai dirigenti inquadrati come tali almeno dal 1° gennaio 2019 che abbiano avuto nel 2024 un trattamento economico lordo annuo non superiore a 100.000 euro e che nel periodo di vigenza del precedente rinnovo (1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2023) e fino al momento della stipula del rinnovo, non abbiano percepito aumenti retributivi o compensi di altra natura, esclusi gli aumenti di anzianità ed i compensi e gli aumenti dovuti per l’adeguamento al Trattamento Annuo Minimo.
Nell’ottica di orientare sempre più la prestazione dei dirigenti verso raggiungimento degli obiettivi specifici dell’impresa, viene introdotto l’obbligo per le aziende di adottare sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati, cioè meccanismi di MBO.
In ambito di previdenza complementare, viene stabilita una diversa distribuzione delle quote di contribuzione al Fondo Previndai: fermo restando un contributo complessivo dell’8% retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal dirigente, la quota a carico dell’azienda passa al 6%, fino ad un massimale retributivo di 200.000 euro annui, e la quota a carico del dirigente si riduce al 2%.
Le parti sociali hanno riservato una particolare attenzione al tema delle pari opportunità e dell’equità retributiva, condividendo l’opportunità di promuovere e diffondere iniziative volte all’adozione della certificazione della parità di genere e l’attuazione di misure per facilitare il reinserimento delle madri nell’organizzazione al rientro dal periodo di astensione obbligatoria. Viene stabilito che il primo mese di congedo parentale fruito entro i sei anni di età del figlio sia integrato al 100% della retribuzione.
Si prevede un maggior sostegno a Fondirigenti per il finanziamento delle iniziative di formazione continua dei dirigenti e di politiche attive.