Nella Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate illustra gli effetti delle modifiche introdotte dal Decreto fiscalità internazionale (D. Lgs 209/2023) in materia di residenza fiscale delle persone fisiche in vigore dal 2024. Si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè almeno 183 giorni nel corso dell’anno civile (184 giorni in caso di anno bisestile), ricorrono alternativamente uno dei criteri di collegamento previsti dall’articolo 2 del Tuir.
Non è stato modificato il criterio di collegamento consistente nella configurazione della residenza ai sensi del Codice civile; sono state invece introdotte modifiche ai criteri del domicilio e dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, oltre ad essere stato introdotto un nuovo criterio, consistente nella presenza fisica nel territorio dello Stato.
La nozione di domicilio viene ora distinta dalla definizione del Codice civile, e viene definito come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona, tra cui vi rientrano i rapporti tipici di coniugio o di unione civile, così come le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità (ad esempio la convivenza).
Il nuovo criterio della presenza fisica sul territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, è un requisito oggettivo, basato esclusivamente sulla presenza fisica di un soggetto nel territorio dello Stato italiano, a prescindere dalle motivazioni.
Si specifica che la presenza sul territorio italiano, anche per una sola ora nel corso della giornata, fa sì che quel giorno sia considerato interamente ai fini del computo.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per effetto di questo nuovo criterio, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica).
Infine, per effetto delle modifiche introdotte, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa, e non più assoluta, di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente.
Viene ribadito che, ai fini del computo della maggior parte del periodo d’imposta, non è necessario che i periodi siano ininterrotti nel corso dell’anno, ma si devono sommare anche periodi non consecutivi. Rimane fermo che la normativa interna deve essere coordinata con le disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni in caso di conflitto di residenza tra due Stati, in virtù della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno.