E' stato sottoscritto il 22 marzo 2024 tra le parti sociali Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil l'atteso accordo per il rinnovo del Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi, ormai scaduto dal 31 dicembre 2019 e per cui c'era stato un parziale intervento, che aveva interessato solo il lato economico, con il Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022.
Il nuovo accordo ha validità dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2027 e, oltre a prevedere aumenti salariali, interviene anche su altri istituti, quali la classificazione del personale, la bilateralità, l'assistenza sanitaria integrativa, i congedi per le donne vittime di violenza di genere, le causali per il ricorso ai contratti a termine.
Si prevede un aumento dei minimi tabellari a regime di 240 euro per il quarto livello, erogati in più tranche e da riparametrare sugli altri livelli, comprensivi della prima quota di aumento già riconosciuta ad aprile 2023 prevista dal Protocollo straordinario. Le ulteriori tranche saranno erogate ad aprile 2024, marzo 2025, novembre 2025, novembre 2026, febbraio 2027.
A copertura del lungo periodo di vacanza contrattuale, viene altresì prevista un'ulteriore una tantum di 350 euro per il quarto livello, da riparametrare sugli altri livelli, suddivisa in due tranche di importo uguale a luglio 2024 e luglio 2025, e riproporzionare in base alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1 gennaio 2022-31 marzo 2023.
Le parti hanno espressamente stabilito che, come da consolidata prassi negoziale, eventuali acconti già erogati a titolo di futuri aumenti o miglioramenti contrattuali, vanno considerati anticipazioni dell'una tantum ora istituita.
Al fine di ampliare e consolidare l'assistenza sanitaria di categoria, i contributi a carico del datore di lavoro per il finanziamento del Fondo Est e del Quas vengono incrementati, rispettivamente, di 3 euro dal 1 aprile 2025 e di 20 euro dal 1 gennaio 2025 e ulteriori 20 euro dal 1 gennaio 2026.
Viene revisionata la classificazione del personale, introducendo nuovi profili professionali, in particolare del settore information tecnology, ed eliminandone altri ormai obsoleti.
Altra novità particolarmente rilevante è l'attuazione delle norme previste del D.L. 48/2023 che richiedeva ai Ccnl di definire le causali giustificatrici di contratti a termine di durata superiore a dodici mesi: il rinnovo del contratto nazionale introduce un elenco di esigenze, lasciando alla contrattazione di secondo livello l'individuazione di ulteriori causali.
Dopo i primi dodici mesi, è consentito ricorrere a contratti a termine in occasione di saldi e fiere, festività natalizie e pasquali; per l'assunzione di lavoratori impiegati in processi riorganizzativi e/o produttivi di riduzione dell'impatto ambientale oppure nel settore del terziario avanzato o con competenze in ambito digitale; in occasione di nuove aperture o ristrutturazioni oppure per progetti o incarichi temporanei di durata superiore a 12 mesi.
Da ora, quindi, non sarà più possibile ricorrere all'ipotesi residuale prevista dal D.L. 48/2023, che consentiva, in assenza di regolamentazione collettiva, di individuare tra le parti (datore di lavoro e dipendente) le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva sottostanti il contratto a termine, ma bisognerà fare esclusivo riferimento alle causali contenute nel Ccnl, calandole nella specifica realtà aziendale.