NEWS // 24.04.2024

UTILIZZO DELLE CAUSALI NEI CONTRATTI A TERMINE

L'articolo 19, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2015, come modificato dal D.L. 48/2023, affida alla contrattazione collettiva l'individuazione di esigenze e casi che consentono la stipulazione dei contratti a termine con una durata superiore a 12 mesi, nel limite dei 24 mesi complessivi.
Il Ccnl Terziario Distribuzione Servizi, rinnovato il 22 marzo 2024, dà attuazione alla delega normativa individuando un elenco di causali giustificatrici da utilizzare a partire dal 1 aprile 2024.
Da tale data, quindi, non sarà più possibile ricorrere all'ipotesi residuale che consentiva, in assenza di regolamentazione collettiva, di individuare tra le parti (datore di lavoro e dipendente) le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva sottostanti il contratto a termine, ma bisognerà fare esclusivo riferimento alle causali contenute nel Ccnl, calandole nella specifica realtà aziendale.
Di seguito l'elenco delle causali individuate dal Ccnl:
a) Saldi: lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;
b) Fiere: lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico aziendale nazionale ed internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera;
c) Festività natalizie: lavoratori assunti durante le festività natalizie, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 genanio;
d) Festività pasquali: lavoratori assunti durante le festività pasquali, nel periodo compreso tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi al giorno di Pasqua;
e) Riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi;
f) Terziario avanzato: lavoratori assunti per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell'ambito del terziario avanzato;
g) Digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
h) Nuove aperture: lavoratori assunti per aperture di nuove unità produttive/operative e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura di unità produttiva/operativa o nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttive/operative, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti. In tal caso, saranno esclusi dai limiti percentuali solamente i rapporti di lavoro instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura;
i) Incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.

La contrattazione di secondo livello potrà definire ulteriori causali, nonché individuare ulteriori manifestazioni, fiere, eventi rilevanti per il contesto territoriale che giustifichino l'assunzione a tempo determinato nel periodo che va dai sette giorni precedenti ai sette giorni successivi la manifestazione.
Anche il Ccnl Studi Professionali, rinnovato il 16 febbraio 2024, ha introdotto due tipologie di causali:
  • Incremento temporaneo: si intende l'incremento temporaneo dell'attività lavorativa conseguente all'ottenimento da parte del datore di lavoro di incarichi professionali temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi.
  • Nuova attività: si intende l'avvio di nuove attività o l'aggregazione o la fusione di attività per i primi 36 mesi dall'avvio della nuova attività, aggregazione o fusione.

    Occorre prestare particolare attenzione nella formulazione delle causali nel singolo contratto di lavoro, in quanto, riprendendo quanto la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito in vigenza del D. Lgs. n. 368/2001, non è sufficiente riprendere in modo generico il testo del contratto collettivo utilizzando formule di rito, ma deve essere descritto in modo preciso e dettagliato con riferimento allo specifico contesto aziendale quale sia la circostanza da cui si origina la necessità di assumere un lavoratore a termine.