NEWS // 25.01.2018

SPESE TRASPORTO PUBBLICO

A decorrere dal 1.1.2018, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente "le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12" (familiari fiscalmente a carico).
Per la gestione di detto benefit esente occorre tenere presente quanto segue:
  • Trattasi di un benefit collettivo: deve riguardare la generalità dei dipendenti o una categoria omogenea di dipendenti.
  • I titoli di viaggio possono essere anche quelli destinati ai familiari (art. 12 del TUIR) del dipendente, ma devono risultare fiscalmente a carico (non devono possedere redditi superiori a euro 2.840,00. Dal 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite reddituale salirà a euro 4.000,00).
  • L'istituzione del benefit può avvenire: con atto volontario del datore di lavoro, con contratto o accordo collettivo o con regolamento aziendale.
  • Il benefit può essere riconosciuto attraverso:
    - il rimborso della spesa sostenuta dal lavoratore e/o dal familiare a carico previa presentazione di apposito documento giustificativo;
    - costo sostenuto direttamente dal datore di lavoro per l'acquisto dei citati titoli di viaggio.

    Sempre con riferimento alle spese per l'acquisto degli abbonamenti di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale per un importo non superiore a euro 250,00, è stata prevista la possibilità di fruire della detrazione d'imposta del 19%.