NEWS // 02.08.2023

FRINGE BENEFIT FINO A 3.000 EURO: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nella Circolare n. 23/E del 1 agosto 2023, l'Agenzia delle Entrate oggi fornisce i chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, a seguito delle novità introdotte dal D.L. 48/2023 che ha innalzato, per il solo anno 2023, fino a 3.000 euro il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, se hanno almeno un figlio a carico. Nella soglia di esenzione rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.
Viene specificato che l'ulteriore plafond di 200 euro per i buoni carburante non erode il tetto di 3.000 euro e che l'innalzato tetto di detassazione opera anche con riferimento all'imposta sostitutiva sui premi di risultato, se convertiti in welfare.
Per i dipendenti senza figli a carico rimane valido il limite ordinario di 258,23 euro, senza possibilità di includere i rimborsi per le utenze domestiche.
L'agevolazione spetta sia ai lavoratori dipendenti sia ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente, come, ad esempio, i collaboratori co.co.co. o gli amministratori.
Si precisa che il beneficio si applica in misura intera a ogni genitore, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, anche se il percettore delle detrazioni è un solo genitore oppure nessuno dei due perché titolari dell'Assegno unico.
La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata al 31 dicembre 2023, e qualora venisse meno il presupposto, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro affinché possa recuperare il beneficio non spettante entro il termine delle operazioni di conguaglio.
La modalità con cui dichiarare al datore di lavoro di avere diritto all'agevolazione è liberamente concordabile tra le parti, purché sia conservata firmata al fine di eventuali controlli.