NEWS // 09.01.2017

DETASSAZIONE E WELFARE AZIENDALE

La legge di stabilità ha incrementato il limite dei premi di risultato, previsti dai contratti di secondo livello, che possono essere assoggettati alla tassazione sostitutiva del 10%: l'importo detassabile è passato da euro 2.000,00 a euro 3.000,00 (da euro 2.500,00 a euro 4.000,00 per le aziende che garantiscono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione aziendale).
E' stata ampliata anche alla platea dei possibili beneficiari innalzando la soglia reddituale di accesso da euro 50.000,00 a euro 80.000,00 (reddito di lavoro dipendente dell'anno precedente).

Con riferimento alla possibilità di conversione del premio di risultato monetario in beni e servizio è stata incentivata la conversione in contribuzione alla previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e partecipazione azionaria.
La legge di stabilità ha previsto che i premi di risultato convertiti in tali benefit siano escluse integralmente dall'imponibile fiscale senza considerare i massimali previsti (euro 5.164,57 per la previdenza integrativa, euro 3.615,20 per l'assistenza sanitaria integrativa e euro 2.065,83 per le azioni offerte ai dipendenti).

E' stata anche introdotta una nuova lettera f-quater) al comma 2 dell'art. 51 del TUIR, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito, senza limiti di importo "i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana". Sulla base della previgente disciplina, i contributi versati dal datore di lavoro per assicurare ai dipendenti una copertura assicurativa contro il rischio di non autosufficienza o di malattie gravi, non concorrevano a formare il reddito imponibile del dipendente solo se di importo annuo non superiore a euro 258,23.