NEWS // 30.10.2020

LAVORO AGILE PER I GENITORI

Tra le misure a sostegno delle imprese e famiglie introdotte dal decreto legge 137/2020, a favore dei genitori con figli in età scolare, è stata estesa la possibilità di accedere allo smart working, o di richiedere in alternativa il congedo Inps per Covid-19 con le caratteristiche e le condizioni già in essere, per i lavoratori con figli di età inferiore a 16 anni (anziché 14 anni) ai casi in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza.

La normativa già vigente prevedeva, fino al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire di lavoro agile o congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti durante il periodo di quarantena obbligatoria disposta dall'Asl per il figlio convivente minore di 14 anni. In particolare, il genitore può richiedere di svolgere la prestazione lavorativa in modalità smart working per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio; in alternativa, per propria scelta oppure se l'attività non può essere svolta in modalità agile, può astenersi dal lavoro, per lo stesso periodo, usufruendo del congedo parentale straordinario, retribuito con un'indennità a carico dell'Inps pari al 50% della retribuzione.

La fruizione è alternativa tra i due genitori, pertanto l'utilizzo del congedo o dello smart working da parte di uno dei genitori ne impedisce la richiesta da parte dell'altro; lo stesso divieto è previsto qualora l'altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, l'eventuale congedo non prevede la corresponsione di alcuna indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma è vietato il licenziamento e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.