NEWS // 15.10.2021

ESTENSIONE QUINQUENNALE DEL REGIME DEGLI IMPATRIATI

L'opzione per applicare il regime agevolato dei lavoratori impatriati per gli ulteriori cinque anni per i lavoratori rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019, se in possesso degli specifici requisiti che danno diritto all'estensione temporale, non può essere esercitata prima del decorso del primo quinquennio di fruizione: lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'interpello n.703 del 12 ottobre 2021.

Questa particolare modalità di opzione, introdotta dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 178/2020, è riservata ai lavoratori che hanno acquisito la residenza fiscale in Italia prima del 30 aprile 2019 e risultavano già beneficiari dell'agevolazione fiscale al 31 dicembre 2019.

Si ricorda che l'estensione dell'agevolazione per un ulteriore quinquennio è riservata a coloro che hanno almeno un figlio minorenne o a carico oppure diventano proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei dodici mesi precedenti; per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell'imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

L'opzione si perfeziona con il versamento, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione, del contributo forfettario pari a:
  • 10% dei redditi di lavoro agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento di esercizio dell'opzione il lavoratore ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, oppure è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione;
  • 5% dei redditi di lavoro agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento di esercizio dell'opzione il lavoratore ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione.

    I lavoratori dipendenti devono presentare entro la medesima scadenza richiesta al proprio datore di lavoro, corredata dalla quietanza di versamento del contributo.

    Nella medesima risposta l'amministrazione precisa che, considerando la lettera della norma, benché beneficiari al 31dicembre 2019 del regime speciale per lavoratori impatriati, sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell'opzione coloro che non sono stati iscritti all'Aire e i cittadini extr--comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati, oltre a coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019 in quanto questi ultimi seguono la disciplina ordinaria.