NEWS // 15.02.2023

TASSAZIONE DEL TFR PER I LAVORATORI IMPATRIATI

In occasione dell'annuale Convegno Telefisco del 26 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha offerto un'interpretazione favorevole in merito alle modalità di tassazione delle indennità percepite a titolo di Trattamento di Fine Rapporto da contribuenti che applicano l'agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati.
In diverse occasioni, da ultimo con la Risposta all'istanza di interpello n. 190/2023, l'Agenzia ha ribadito che i redditi esclusi dalla formazione del reddito complessivo non possono essere beneficiare della tassazione agevolata prevista dal regime degli impatriati: nel caso specifico si è espressa in merito all'incompatibilità tra l'adesione al regime forfetario e la successiva opzione per il regime degli impatriati, nonostante il rispetto dei requisiti normativi al rientro in Italia del lavoratore, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Nel nuovo quesito posto all'Agenzia delle Entrate, si sostiene che, essendo il TFR e le eventuali altre indennità riconosciute in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro redditi di lavoro dipendente ad erogazione differita, il regime di parziale non imponibilità dovrebbe estendersi anche alle predette somme, qualora le stesse, per opzione del contribuente, vengano fatte concorrere alla formazione del reddito complessivo in alternativa alla tassazione separata ordinariamente prevista, secondo quanto disposto dall'articolo 17 del Tuir.
L'Agenzia delle Entrate conferma che, nei casi in cui il lavoratore ritenga più favorevole far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, per poter beneficiare delle agevolazioni del regime dei lavoratori impatriati, potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate per richiedere il ricalcolo dell'imposta contenuta nell'avviso di liquidazione ricevuto: l'ufficio modificherà l'esito della comunicazione, facendo concorrere i redditi in questione al reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, dopo aver verificato il possesso dei requisiti per l'applicazione del regime agevolato.
Anche il TFR potrà quindi rientrare nel regime degli impatriati, tuttavia la tassazione agevolata non potrà essere applicata al momento dell'erogazione delle somme direttamente dal datore di lavoro, che rimane obbligato ad effettuare la ritenuta d'acconto calcolata secondo le regole della tassazione separata, ma dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate su richiesta del dipendente al momento della ricezione dell'avviso con la liquidazione definitiva dell'imposta.

19) L'impatriato può chiedere all'ufficio il ricalcolo sul prelievo Tfr

La tassazione del Tfr e delle altre indennità e somme indicate dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir avviene in via provvisoria da parte del sostituto d'imposta e successivamente riliquidata dall'agenzia delle Entrate applicando l'aliquota media del quinquennio precedente o "facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente" (articolo 17, comma 3, ultima parte, del Tuir). Considerato che, in linea di principio, in caso di lavoratori impatriati ai quali si applica l'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, il relativo regime di parziale non imponibilità dovrebbe estendersi anche al Tfr e alle altre indennità e somme riconosciute in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, qualora lo stesso concorra alla formazione del reddito complessivo in quanto reddito di lavoro dipendente a erogazione differita, si chiede conferma che, dopo il ricevimento degli esiti della riliquidazione, tale regime di riduzione dell'imponibile è riconosciuto dall'Ufficio a fronte di specifica istanza del contribuente di applicazione della tassazione ordinaria in quanto a lui più favorevole (si richiamano le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'istanza d'interpello n.290 del 31/08/2020).


Dal punto di vista interpretativo, si conferma quanto rappresentato nella risposta n. 290 del 31 agosto 2020 (citata nel quesito).
Pertanto, ove il contribuente ritenga più favorevole far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dal regime dei lavoratori impatriati, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, lo stesso potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, che procederà, in sede di assistenza, alla modifica dell'esito della comunicazione, previa verifica dei presupposti, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.