NEWS // 04.10.2016

CAR SHARING: IL RIMBORSO SPESE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.83 del 28 settembre 2016, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla rilevanza, nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente, del rimborso spese per il servizio di Car Sharing utilizzato dal dipendente in occasione di trasferte nell'ambito del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro.

La questione affrontata dal documento attiene alla disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 51, comma 5, del Tuir, secondo cui, concorrono a formare il reddito le indennità o i rimborsi spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore.

Per quanto concerne il servizio di Car Sharing, l'Agenzia delle Entrate osserva, come il servizio nelle aree urbane rappresenta una evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità. Pertanto, se opportunatamente documentati, anche i rimborsi delle spese di trasporto sostenute dai dipendenti in trasferta nel comune sede di lavoro possono essere ricondotti nella previsione esentativa, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del Tuir. A tal fine, la fattura emessa per essere idonea a comprovare che la spesa di trasporto è stata sostenuta per ragioni lavorative deve individuare: il destinatario della prestazione, il percorso effettuato con indicazione del luogo di partenza e di arrivo, la distanza percorsa nonché la durata e l'importo dovuto.

Le stesse conclusioni valgono nell'ipotesi in cui la società/datore di lavoro è intestataria della fattura emessa dalla società di car sharing ed al lavoratore è rimborsata la spesa sostenuta per l'utilizzo del veicolo (cd. "utilizzo incrociato").