NEWS // 20.02.2024

RICADUTE CONTRIBUTIVE DELLO SMART WORKING ALL'ESTERO

Negli ultimi anni il lavoro agile sta avendo grande diffusione. Con lavoro agile si intende, come definito dalla normativa italiana di riferimento, la Legge n. 81/2017, quella particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta in parte nei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Non essendo previsti vincoli sul luogo in cui può essere svolta l'attività quando il lavoratore è fuori dagli uffici, ciò può avvenire anche dall'estero, con la conseguente necessità di gestirne gli aspetti previdenziali.
Si tratta di un aspetto inedito e differente dal caso del telelavoro, che prevede che l'attività sia svolta integralmente e stabilmente fuori dalla sede aziendale in un preciso luogo determinato (ad esempio, il domicilio del lavoratore) nell'accordo con il datore di lavoro.
A livello generale, in ambito previdenziale vige il principio della territorialità, secondo cui l'obbligo contributivo deve essere adempiuto nel Paese in cui la prestazione lavorativa viene svolta: è il principio adottato dai Regolamenti europei di sicurezza sociale e dalle Convenzioni bilaterali in materia siglate dall'Italia con gli Stati extraeuropei. Limitandosi alla normativa Ue, i Regolamenti prevedono particolari ipotesi di deroga a tale principio generale, principalmente il distacco all'estero e il lavoro normale in due o più Stati.
In caso di telelavoro all'estero, essendo ben individuato il luogo in cui il lavoratore si trova, si applicherebbe la legislazione previdenziale dello Stato estero con assoggettamento delle retribuzioni alla contribuzione ivi prevista e conseguente necessità per il datore di lavoro di gestirne gli adempimenti.
Tuttavia, l'Inps, nel Messaggio n. 9751 del 2008 ha assimilato il telelavoro all'estero ad un ordinario distacco (articolo 12, Regolamento Ue n. 883/2004), che consente di optare per il mantenimento della contribuzione in Italia, con l'ulteriore possibilità per il lavoratore, qualora il periodo all'estero si protragga oltre i 24 mesi, di inoltrare all'Inps una richiesta di deroga ricorrendo all'articolo 16 del citato Regolamento Ue.
La situazione è differente in caso di smart working, perché il lavoratore è libero di spostarsi da uno Stato all'altro.
Gli ordinari criteri stabiliti dall'articolo 13 del Regolamento Ue prevedono che, quando un lavoratore presta attività di lavoro subordinato abitualmente in due o più Stati, rimane assoggettato alla legislazione del Paese di residenza se vi svolge una parte sostanziale della propria attività. Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro occorre fare riferimento a criteri indicativi quali l'orario di lavoro e/o la retribuzione; nel quadro di una valutazione globale, si ritiene che una parte sostanziale dell'attività sia esercitata in uno Stato quando, tenendo conto di tali criteri, emerge che, dal punto di vista quantitativo, tale attività è almeno pari al 25% dell'attività complessivamente esercitata dal lavoratore. In sintesi, la regola porterebbe all'applicazione della legge dello Stato estero in cui il dipendente si trova, qualora questi eserciti almeno il 25% della propria attività in tale Paese.
Tuttavia, il 28 dicembre 2023 il Ministero del lavoro ha aderito all'accordo quadro in materia di legislazione applicabile in caso di telelavoro transfrontaliero nell'Unione Europea, che eleva dal 25% al 50% la percentuale di tempo di lavoro da remoto complessivo che deve essere svolto dal lavoratore nel Paese di residenza, al fine di continuare a versare i contributi previdenziali nel Paese in cui ha sede l'impresa, rendendo in questo modo meno frequente l'applicazione della legislazione di sicurezza sociale del Paese di residenza.
In sostanza un lavoratore italiano dipendente di un'azienda italiana che voglia lavorare in modalità agile in un altro Stato europeo potrà mantenere l'applicazione della legislazione previdenziale italiana purché svolgano la propria attività in smart working nello Stato estero per meno del 50% del proprio tempo di lavoro complessivo.