NEWS // 19.06.2017

APPRENDISTATO SENZA LIMITI DI ETA'

L'INPS, con il messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, ha fornito indicazioni relative alle agevolazioni previste, ai sensi dell'art. 47, c. 4, del D.Lgs. 81/2015, per l'assunzione, con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari del trattamento di disoccupazione.
Il D.Lgs. 81/2015 (art. 47, comma 4) regolamenta la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (vale a dire NASpI, DIS-COLL, ecc.) ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.
Grazie ai chiarimenti forniti dall'Inps è ora possibile, In caso di assunzione di lavoratori beneficiari di trattamento di disoccupazione, usufruire del regime contributivo agevolato dei lavoratori assunti in contratto di apprendistato professionalizzante, in modo analogo a quanto previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge.

In particolare:
  • l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il periodo dell'apprendistato è pari al 10% della retribuzione imponibile; per i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti, detta aliquota è pari all'1,5% nel primo anno di contratto, al 3,0% nel secondo anno di contratto, per tornare all'ordinaria misura del 10% negli anni successivi al secondo;
  • si applica la contribuzione di finanziamento della NASpI, la cui misura ordinaria è pari all'1,31%, e di quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione;
  • si applica l'aliquota contributiva a carico dell'apprendista nella misura pari alla contribuzione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall'assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l'artigianato edile e non;
  • è prevista l'esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato.

    Ne consegue che nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell'artigianato edile non), l'aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, è pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista). Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove, l'aliquota complessiva è pari al 8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista) per i primi 12 mesi, 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e + 5,84% a carico dell'apprendista) per i mesi dal 13 al 24, e 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista) dal 25 al 36 mese (60 per artigianato edile e non).

    Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, l' aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore.