NEWS // 13.03.2020

EMERGENZA COVID-19: RACCOMANDATO IL LAVORO AGILE

I diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono susseguiti a partire dal 23 febbraio ad oggi, contenenti disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6/2020, nell'intento di incentivare lo smart working, hanno introdotto semplificazioni sulle formalità ed adempimenti necessari per agevolarne l'adozione.

Da ultimo l'articolo 2, comma 1, lettera r) del DPCM dell'8 marzo 2020, che continua ad essere valido, dispone che la modalità di lavoro agile possa essere adottata in modalità semplificata per tutta la durata dello stato di emergenza, ovvero, in via presuntiva, fino al 31 luglio 2020, secondo la seguente procedura:
  • in luogo dell'accordo individuale richiesto dalla L.81/2017, il datore di lavoro predispone un'autocertificazione contenente l'elenco dei dipendenti che presteranno la propria attività lavorativa in modalità smart working;
  • fornisce in modalità telematica (ad esempio email) ai dipendenti e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'informativa sulla sicurezza prevista dall'art. 22 della L. 81/2017, di cui è stata resa disponibile una copia utilizzabile sul portale web dell'Inail;
  • effettua la comunicazione obbligatoria sul portale ClicLavoro utilizzando la procedura semplificata che permette di effettuare una comunicazione massiva utilizzando un file excel redatto secondo il modello ministeriale, contenente i dati anagrafici e assicurativi dei lavoratori coinvolti, senza la necessità di allegare alcun accordo o autocertificazione.

    Con riferimento al termine entro cui effettuare la comunicazione obbligatoria, si ritiene che la stessa debba essere effettuata entro il termine di cinque giorni previsto per le variazioni del rapporto di lavoro, fattispecie a cui potrebbe essere ricondotta anche la trasformazione inerente alla resa della prestazione in regime di smart working.

    Già il DPCM del 1 marzo 2020 e i successivi avevano esteso la misura del lavoro agile semplificato all'intero territorio nazionale, che ora, in virtù del DPCM dell'11 marzo 2020, non è più solo considerato applicabile, ma espressamente raccomandato per tutte le attività professionali e d'impresa per cui non sia disposta la sospensione e che possano essere svolte al di fuori della sede aziendale, il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile.