NEWS // 25.08.2020

FINO AL 31 DICEMBRE NUOVE REGOLE PER I TEMPI DETERMINATI

In base a quanto previsto dall'art. 8 del D.L. 104/2020, è possibile, fino al 31 dicembre 2020, rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato senza causale, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi. Analoga previsione è applicabile ai contratti di somministrazione.

La norma si applica a tutti i rapporti a termine suscettibili di un rinnovo o di una proroga, qualora questi, secondo le regole ordinarie, potrebbero essere rinnovati o prorogati solo in presenza di una causale: fino alla fine dell'anno si può procedere anche senza rispettare questo adempimento. La legge precisa che il rinnovo o la proroga privi di casuale sono consentiti sola una volta; tale indicazione va intesa nel senso che sono ammesse ulteriori proroghe o rinnovi, ma devono essere siglate rispettando le regole ordinarie. Per quanto riguarda la durata dei rapporti, la norma contiene 2 precisazioni importanti.
  • anche con il rinnovo o la proroga acausale il rapporto non può mai proseguire oltre 24 mesi;
  • il 31 dicembre è da intendersi come data ultima entro cui si può sottoscrivere l'accordo di proroga o il rinnovo, ma il contratto rinnovato o prorogato può proseguire anche oltre tale scadenza, fino a un massimo di ulteriori 12 mesi.
    E' stata anche abrogata la norma introdotta in sede di conversione del decreto legge 34/2020 (legge 17.7.2020 , n.77) che prevedeva la proroga obbligatoria dei contratti a tempo determinato (anche in regime di somministrazione), di apprendistato per la qualifica e di alta formazione a seguito di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.