NEWS // 29.03.2023

SOMMINISTRAZIONE OLTRE 24 MESI

La legge di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022) prevede l'allungamento di un anno della validità della disposizione, spostata dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025, che consente di impiegare per periodi superiori a ventiquattro mesi tramite somministrazione a tempo determinato i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione.
La norma era stata inizialmente introdotta dal Decreto Agosto (D.L. 104/2020) dal 14 ottobre 2020 con un limite temporale al 31 dicembre 2021, poi prorogato varie volte al 30 settembre 2022, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023, al 30 giugno 2024 e ora al 30 giugno 2025. Pertanto, fino al 30 giugno 2025, quando il contratto di somministrazione tra l'agenzia e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore può impiegare lo stesso lavoratore somministrato in missione anche per periodi superiori a ventiquattro mesi, anche non continuativi, sempre che lo stesso sia assunto dall'agenzia di somministrazione a tempo indeterminato (circostanza che deve essere comunicata all'utilizzatore), senza che ciò determini in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Riguardo alla durata massima dei contratti a termine, il Decreto Legislativo 81/2015 prevede, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, un limite di 24 mesi per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
Nel computo dei 24 mesi occorre tenere conto di tutti i contratti intercorsi tra i medesimi soggetti, indipendentemente dai periodi di interruzione tra uno e l'altro, e anche dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Con riferimento ai periodi di somministrazione, fino al 30 giugno 2025, bisognerà quindi tener conto esclusivamente dei periodi di missione a tempo determinato solo nei casi in cui il lavoratore sia assunto a termine anche dall'agenzia di somministrazione, mentre saranno neutri in caso di assunzione a tempo indeterminato da parte dell'agenzia di somministrazione.