NEWS // 01.09.2017

NUOVE MODALITA' PER LE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO

Il 1 settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all'INPS la competenza esclusiva a effettuare visite mediche di controllo sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d'ufficio.
Il decreto prevede anche la revisione della disciplina del rapporto tra INPS e medici di medicina fiscale, da regolamentare mediante apposite convenzioni.
Un ulteriore decreto ministeriale procederà all'armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità e alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali.
Attualmente, le visite di controllo per la verifica dello stato della malattia del lavoratore dipendente differiscono tra settore pubblico e privato. Nel pubblico il lavoratore deve essere reperibile dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre nel settore privato il dipendente deve essere presente nel proprio domicilio o altro luogo comunicato al datore di lavoro, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Si ricorda che in caso di assenza del lavoratore al domicilio a seguito della visita medica disposta d'ufficio, l'INPS procederà con l'invito a visita ambulatoriale: nel corso della visita ambulatoriale dovranno essere valutate soltanto l'effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, mentre non rientra tra i compiti dell'Istituto previdenziale la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte.
Eventuali visite mediche che i datori di lavoro (pubblici o privati) dovessero chiedere per i propri dipendenti per i quali sia in corso l'istruttoria per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro/malattia professionale non possono essere disposte, salvo intervengano diverse interpretazioni ed indicazioni da parte dei Ministeri competenti.
Nel caso in cui la sussistenza di un'istruttoria per il riconoscimento di infortunio sul lavoro/malattia professionale dovesse emergere in sede di accesso del medico di controllo al domicilio del lavoratore, il medico non dovrà procedere alla visita di controllo, ma redigere verbale ove venga evidenziata tale circostanza.

Per l'accesso al domicilio del lavoratore, al datore di lavoro che non rientri nell'ambito del Polo Unico sarà richiesto il rimborso con emissione di fattura.