NEWS // 15.11.2017

DAL 15 NOVEMBRE COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER LO SMART WORKING

L'articolo 23, comma 1 della Legge 81/2017, prevede che, in caso di smart working, l'accordo individuale e le sue modificazioni devono essere comunicati preventivamente: tale obbligo è pienamente operativo a partire dal 15 novembre 2017, data a partire dalla quale è disponibile apposita piattaforma sul sito del Ministero del Lavoro.

Per l'adozione dello smart working è necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente. La Legge conferma l'elemento della volontarietà tra le parti e stabilisce i suoi contenuti minimi:
  • Durata: l'accordo può essere a tempo indeterminato o determinato.
  • Preavviso: il recesso è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato o in presenza di un giustificato motivo.
  • Come e quando: l'accordo deve contenere la disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore.
  • Potere di controllo e disciplinare: nell'accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

    Per accedere alla piattaforma informatica è necessario essere in possesso di un proprio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): i consulenti del lavoro e tutti gli altri soggetti abilitati, delegati dalle aziende sottoscrittrici, già in possesso delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro, potranno accedere all'applicativo senza utilizzare SPID.