NEWS // 29.08.2017

DAL 24 SETTEMBRE NUOVI LIMITI PER LA CIGS

A decorrere dal 24 settembre 2017, troverà piena applicazione quanto già previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 che pone un tetto alle ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale che possono essere autorizzate.
La norma stabilisce che possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato. Lo stesso decreto legislativo nel prevedere che "per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato."
Ha anche stabilito che tale disposizione non avrebbe dovuto trovare applicazione per i primi 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame.

Ai fini della verifica delle ore lavorabili nell'unità produttiva assume rilievo l'indicazione, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale, del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. Dall'analisi di tali dati indicati dall'azienda è possibile enucleare il numero di ore contrattualmente lavorabili, con riferimento alla platea di tutti i lavoratori, che costituiscono l'organico dell'unità produttiva, mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione dell'istanza, su cui calcolare il limite dell'80% delle ore di sospensione autorizzabili.
Poichè il numero di ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato è un dato che può essere oggetto di modifica durante il periodo temporale preso in considerazione, il dato esposto dall'azienda relativo al numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, costituisce il parametro fisso di riferimento su cui calcolare le ore di sospensione autorizzabili.
La ratio della disposizione che consente di fissare il dato del limite delle ore autorizzabili, al di là di possibili modifiche dell'organico aziendale nel corso del programma, è quella di consentire, stabilito il plafond di ore autorizzabili, una programmazione delle sospensioni che non risenta delle variazioni dell'organico che possono verificarsi nel corso del programma di crisi o riorganizzazione aziendale.
Ai fini dell'erogazione del trattamento nel rispetto del limite indicato dalla norma, I' elenco innanzi indicato, allegato alla domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, sarà inoltrato, unitamente al decreto, all'INPS. Inoltre, nella domanda dovrà essere dichiarato l'impegno dell'azienda al rispetto del limite delle ore di sospensione autorizzabili che, come detto, non può eccedere l'80% delle ore contrattualmente lavorabili con riferimento alla platea di tutti i lavoratori mediamente occupati nell'unità produttiva nel semestre precedente la presentazione dell'istanza, secondo i dati inseriti nell'elenco allegato all'istanza.
L'INPS verificherà il rispetto del limite delle ore di sospensione effettivamente operate.

Il Ministero precisa che la disposizione trova applicazione a decorrere dal 24 settembre 2017, e trova applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell'istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre 2017.