NEWS // 25.04.2021

CONGEDO STRAORDINARIO COVID PER I GENITORI

L'INPS, con la circolare n. 63 del 14 aprile 2021, ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo, introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, a favore dei genitori lavoratori, dipendenti del settore privato, con figli conviventi. Il congedo riguarda lavoratori con figli minori di anni 14:
  • affetti da COVID-19,
  • in quarantena da contatto,
  • con attività didattica in presenza sospesa,

    nonché con figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992:
  • iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza,
  • ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

    Il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all'altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

    Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione: sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto. In caso di settimana corta, quindi, sono esclusi i sabati e le domeniche ed i giorni festivi.

    Il periodo in cui è possibile fruire del congedo va dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021. Gli eventuali congedi parentali fruiti nel periodo 1 gennaio 2021 - 12 marzo 2021 possono essere convertiti, a domanda, nel Congedo straordinario covid 2021 per genitori e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale. A tal fine è opportuno che venga data tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione della nuova domanda all'INPS al fine della corretta corresponsione dell'indennità al 50% della retribuzione in luogo di quella al 30%.

    Si ricorda, infine, che i lavoratori genitori con figli di età tra i 14 ed i 16 hanno diritto solo di assentarsi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né il riconoscimento della contribuzione figurativa: ne consegue che non devono presentare nessuna domanda all'INPS, ma solo al proprio datore di lavoro.