NEWS // 15.01.2018

INCENTIVO STRUTTURALE OCCUPAZIONI GIOVANI

Con decorrenza 1 gennaio 2018 è stato introdotto un esonero contributivo per le assunzioni stabili dei giovani: in sostanza ogni giovane è portatore di una dote agevolativa che è possibile utilizzare nei primi 3 anni di assunzione a tempo indeterminato.
Beneficiari dell'esonero: datori di lavoro privato, esclusi i datori di lavoro domestico.
Tipo di assunzione: assunzione di giovani a tempo indeterminato a tutele crescenti, sia a tempo pieno che a tempo parziale. L'esonero si applica anche nei casi di conversione, successiva al 1.1.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico al momento della conversione.
Giovani da assumere che danno diritto all'esonero: si tratta di giovani che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto:
  • Assunzioni nel 2018: il 35 anno di età, vale a dire giovani fino a 34 anni e 364 giorni (esclusi gli apprendisti confermati in servizio per i quali vale il limite di 29 anni e 364 giorni);
  • Assunzioni dal 2019: il 30 anno di età, vale a dire giovani fino a 29 anni e 364 giorni;
    L'assunzione è incentivata qualora detti soggetti non siano stati precedentemente occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatte salve le seguenti eccezioni:
  • Assunzione di giovane con precedente rapporto di apprendistato svolto presso un altro datore di lavoro e non proseguito in rapporto a tempo indeterminato;
  • Assunzione di un giovane con precedente rapporto di lavoro incentivato secondo la disposizione in argomento.
    Beneficio e durata: il beneficio consiste nell'esonero, per un periodo massimo di 36 mesi, dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a euro 3.000,00 su base annua.
    Il beneficio è unico in capo al giovane interessato. Qualora intervenga la cessazione del citato primo rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l'agevolazione sia stata parzialmente fruita, il medesimo giovane venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. Il beneficio può essere revocato, con recupero di quanto già utilizzato, qualora intervenga , nei sei mesi successivi, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero.
    L'esonero può altresì essere concesso, per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo di euro 3.000,00 su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (cioè alla scadenza dei 12 mesi previsti per l'applicazione della contribuzione apprendisti in caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato).
    L'esonero di cui sopra è elevato alla misura del 100%, fermi comunque il limite massimo di euro 3.000 su base annua e il requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:
    a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalla normativa vigente;
    b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.