NEWS // 13.09.2018

ISTRUZIONI OPERATIVE DELL'INL SUL DIVIETO DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE IN CONTANTI

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 10 settembre, ha fornito istruzioni operative agli ispettori con riguardo alla verifica del rispetto delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 205/2017 che, dal 1 luglio 2018, non permette di effettuare pagamenti in contanti della retribuzione.
In particolare:
  • viene stabilito che il divieto di utilizzo dei contanti quale modalità di corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori è riferito a ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo di essa. Il divieto in parola è riferibile a qualsiasi somma erogata a titolo di retribuzione ivi compresa l'indennità di trasferta. Al contrario, le disposizioni in parola non si applicano per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio i rimborsi spese sostenuti dai lavoratori nell'interesse del datore e nell'esecuzione della prestazione (es. rimborsi spese c.d. piè di lista).
  • E' ritenuto conforme alla normativa anche il pagamento in contanti presso lo sportello bancario dove il datore di lavoro abbia aperto o risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni.
  • Viene considerato il "vaglia postale" come assimilabile all'emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato;
  • Vengono individuate le modalità per effettuare le verifiche ispettive presso gli istituti di credito nell'ipotesi in cui risulti dubbia l'effettiva corresponsione della retribuzione.

    In precedenza, sempre l'INL aveva fornito indicazioni con una nota del 22 maggio scorso ed con una successiva del 4 luglio: quest'ultima si sofferma sul regime sanzionatorio precisando che la sanzione da 1.000,00 a 5.000,00 euro deve essere calcolata tenendo conto del numero delle mensilità pagate violando la disposizione contenuta nella L. 205/2017. Secondo l'INL, poiché nella maggior parte dei casi la retribuzione viene pagata con cadenza mensile, troveranno applicazione tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito. E questo a prescindere dal numero dei lavoratori coinvolti.
    Viene proposto il seguente esempio: vengono pagate retribuzioni in contanti per tre mesi a due lavoratori. La sanzione da pagare sarà pari a Euro 5.000,00, data da Euro 1.666,66 (sanzione in misura ridotta) x 3 mensilità. Questo importo trova applicazione anche nel caso in cui aumenti o diminuisca il numero dei lavoratori, se le mensilità violate sono sempre tre.

    L'INL aveva anche chiarito che nel concetto di strumenti di pagamento elettronico vi rientra anche il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche nel caso in cui la carta non è collegata ad un IBAN. In questo ultimo caso, per consentire l'effettiva tracciabilità dell'operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza perché si ricorda che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.