NEWS // 01.09.2017

IL NUOVO CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (PrestO)

Il D.L. n. 25/2017, convertito in Legge 20 aprile 2017 n. 20, ha abrogato, dal 17 marzo 2017, la disciplina del lavoro accessorio così come contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015. Il medesimo decreto ha però consentito, fino al 31/12/2017, l'utilizzo dei voucher già acquistati preventivamente alla data di entrata in vigore della norma. Dopo un periodo di vuoto normativo è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, la Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione del Decreto Legge n. 50/2017 si disciplinano due nuovi strumenti: uno per le famiglie, il libretto di famiglia, e uno per le aziende.

Il nuovo contratto di prestazione occasionale (PrestO) per imprese e professionisti prevede la possibilità da parte dell'utilizzatore di acquisire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità nel corso di un anno civile entro i seguenti limiti:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro. Ai fini del presente limite, è previsto che debbono essere o computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con 3 diversi documenti che trovate in allegato, ha approfondimento la nuova disciplina.