NEWS // 30.12.2019

CRUSCOTTO INFORTUNI

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151, che all'articolo 21, comma 4, ha disposto l'abolizione del Registro infortuni, al fine di offrire agli organi preposti all'attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati e informazioni utili a orientare l’azione ispettiva, l'Inail ha rilasciato, con circolare Inail 23 dicembre 2015, n 92, l'applicativo informatico "Cruscotto infortuni" attraverso il quale è possibile consultare gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d'opera, denunciati dal datore di lavoro all'Inail stesso.

Si ricorda anche che a decorrere dal 12 ottobre 2017, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione, sono tenuti a comunicare in via telematica all'Inail, nonché per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Ora l'INAIL, con la circolare 13/12/2019 n.33, ha reso noto che dal 17 dicembre 2019 il servizio telematico Cruscotto Infortuni è stato implementato con una nuova funzione che consentirà agli utenti abilitati (Ispettori INAIL, ASL, Ufficiali di polizia giudiziaria, Carabinieri presso il Ministero del lavoro e presso l'INL) e ai datori di lavoro la consultazione dei dati riguardanti le denunce di infortunio ai fini statistici e informativi, pervenute all'INAIL dal 12 ottobre 2017.