NEWS // 31.08.2020

PROROGATO IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Il Decreto agosto ha prorogato il divieto di licenziamento vigente fino al 17 agosto senza stabilire una data fissa per tutte le situazioni. L'art. 14 del decreto dispone che rimane preclusa la possibilità di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a licenziamenti collettivi ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto per le aziende che non richiederanno la cig dopo averne fruito nei mesi precedenti.

Il divieto di licenziamento non si applica in determinati casi:
  • recesso di un dipendente, già impiegato in un appalto, che viene riassunto dal nuovo appaltatore che subentra nella gestione dell'appalto stesso;
  • ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
  • ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa.

    Rimangono possibili i seguenti licenziamenti:
  • per giusta causa e giustificato motivo soggettivo (licenziamenti disciplinari);
  • per mancato superamento del periodo di prova;
  • per superamento del periodo di comporto;
  • dei dipendenti con qualifica di dirigente;
  • dei lavoratori domestici;
  • degli apprendisti al termine del periodo formativo;
  • dei lavoratori che hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia.