NEWS // 02.10.2020

CONVALIDA DIMISSIONI PADRE CON FIGLIO FINO A 3

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 749 del 25 settembre 2020, afferma che le dimissioni del padre lavoratore dipendente, presentate durante i primi tre anni di vita del figlio, sono sempre soggette a convalida a prescindere dalla preventiva fruizione del congedo di paternità. L'Ispettorato evidenzia che la Corte di Cassazione, sez. lav., con la sentenza n. 11676/2012 ha rilevato un'effettiva contraddizione nell'impianto normativo, che pone la fruizione del congedo di paternità quale condizione per estendere al lavoratore padre il divieto di licenziamento nel primo anno di vita del figlio e per riconoscergli le indennità previste in caso di dimissioni durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento. Per risolvere queste contraddizioni, la stessa cassazione ha proposto la lettura costituzionalmente orientata delle norme attraverso "una interpretazione aderente al principio di uguaglianza e alle esigenze di solidarietà sociale", tenendo conto "della preventiva conoscenza dello stato che giustifica le tutele previste in favore anche del lavoratore padre". In pratica, per l'Ispettorato ciò che serve, per la convalida delle dimissioni, è che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, anche se in ragione di pregresse comunicazioni trasmesse per finalità diverse dalla fruizione del congedo.