NEWS // 22.03.2021

10 GIORNI DI CONGEDO OBBLIGATORIO PADRI: I CHIARIMENTI INPS

L'INPS, con la circolare n. 42 dell'11 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e della proroga del congedo facoltativo per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2021. Le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021 alla normativa previgente comportano:
  • la proroga del congedo facoltativo del padre anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell'anno 2021 (un giorni di congedo in alternativa al congedo obbligatorio della madre);
  • l'ampliamento da 7 a 10 giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

    Per quanto riguarda il congedo obbligatorio, si ricorda che sono tenuti a presentare domanda all'Inps solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.
    Inoltre, l'articolo 1, comma 25, della Legge n. 178/2020 ha modificato l'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungendo dopo le parole "nascita del figlio" le seguenti:", anche in caso di morte perinatale". Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:
  • figlio nato morto dal primo giorno della 28 settimana di gestazione (il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
  • decesso del figlio nei 10 giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

    Per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2021.

    Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.