NEWS // 29.10.2021

CONGEDI PARENTALI SPECIALI

I genitori con figli conviventi minori di 14 anni possono assentarsi dal lavoro, alternativamente tra loro, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, dell'infezione da Covid-19 del figlio o della quarantena del figlio disposta dall'Asl. In caso di figli con disabilità ai sensi della legge 104, il diritto al congedo spetta indipendentemente dall'età del figlio.

La norma chiarisce che il congedo in questione può essere fruito in forma giornaliera od oraria ed è prevista un'indennità a carico dell'Inps pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa.

A differenza dei congedi previsti nelle precedenti norme, l'utilizzo non è subordinato all'impossibilità per il genitore di svolgere la propria attività lavorativa da remoto.
Oltre che ai lavoratori dipendenti, il congedo spetta anche ai genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e ai lavoratori autonomi iscritti all'Inps.
Se i figli hanno tra 14 e 16 anni, il genitore ha diritto al congedo senza indennità, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.
Su richiesta degli interessati, eventuali periodi di congedo parentale ordinario fruiti dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021) per le motivazioni descritte sopra, possono essere convertiti in congedi Covid.