NEWS // 30.10.2020

DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL 31 GENNAIO 2021

I commi 9, 10 e 11 dell'art 12 del Decreto Legge n.137 del 28.10.2020, estendono, fino al 31 gennaio 2021, il divieto di effettuare procedure di licenziamento collettivo e licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
Rimangono possibili i licenziamenti solo nelle seguenti ipotesi:
  • quando il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
  • in caso di cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa (ai sensi dell'articolo 2112 c.c.);
  • in caso di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
  • in caso di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nell'eventualità in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.